Le Gestioni Patrimoniali in Fondi (GPF) rappresentano un efficiente servizio di investimento che permette di godere di tutti i vantaggi della diversificazione e della gestione professionale. Il capitale viene suddiviso, secondo i criteri della linea prescelta, acquistando quote di Fondi Comuni, che investono sui diversi mercati internazionali e in differenti tipi di attività finanziarie (azioni e obbligazioni).
Le GPF rappresentano la naturale evoluzione da un lato degli umbrella fund, cioè delle famiglie di fondi che consentono all’investitore di liquidare l’investimento in un prodotto sottoscrivendo contemporaneamente quote di un altro fondo della medesima famiglia, dall’altro delle GPM.
La differenza tra le GPF e i fondi dei fondi è che in quest’ultimo caso il risparmiatore acquisisce una quota di un organismo di investimento collettivo del risparmio che rappresenta una porzione di un portafoglio a sua volta investito in OICR. Le GPF rappresentano quindi il risultato delle strategie di diversificazione perseguite dagli operatori del comparto del risparmio gestito.
A differenza delle GPM, nelle GPF vi è una maggiore trasparenza e controllabilità delle performance e, rispetto ai fondi comuni, si tratta di un prodotto con un profilo di rischio/rendimento maggiormente personalizzato.
Le gestioni patrimoniali in fondi (GPF) possono essere costituite da un portafoglio di fondi comuni d’investimento di diritto nazionale o di diritto estero, oppure di sicav.
Il risparmiatore che aderisce ad una GPF firmando il mandato delega la banca o la SIM a scegliere per lui il miglior portafoglio (asset allocation) in linea con il rischio dichiarato tra i diversi fondi delle società di gestione. In un secondo momento chi aderisce ad una GPF delega il gestore a cambiare la composizione del portafoglio fondi o sicav a seconda delle sue percezioni del mercato, sovrappesando o sottopesando alcuni mercati piuttosto che un altro rispettando il profilo di rischio del cliente.
Le GPF hanno vari livelli di rischio, chi promuove questi servizi in genere hanno almeno tre linee di investimento
obbligazionaria
bilanciata
azionaria
I fondi scelti per costruire il portafoglio che compone la GPF devono essere corrispondenti al livello di rischio scelto dal cliente, così è impossibile trovare un fondo azionario in una linea obbligazionaria, mentre è bene controllare sempre in che percentuale è previsto l’azionario nelle altre linee d’investimento.
Generalmente le GPF hanno un costo ulteriore alla normale commissione di gestione dei fondi comuni o sicav che la compongono ed è la commissione di asset allocation, ossia, un costo che deve essere pagato dal sottoscrittore per il servizio di scelta dei fondi che la società fa per il cliente, se questa non movimenta i fondi con una certa periodicità il costo non ha ragione d’essere.
Alcune società applicano anche i costi di switch, quando movimentano i fondi, non è sicuramente giusto se viene già pagata la commissione di asset allocation.
La differenza tra le gestioni patrimoniali in fondi con quelle in Sicav è solamente fiscale, infatti mentre il valore delle quote dei fondi è già al netto di ogni ritenuta e nient’altro si deve al fisco, il valore delle quote delle Sicav è al lordo delle trattenute, alla fine dell’anno o al momento della vendita il gestore deve calcolare il valore complessivo delle quote possedute e sulla differenza positiva rispetto inizio anno deve pagare il 12,5% di ritenuta, in caso di perdita il cliente potrà usufruire del credito d’imposta negli anni successivi.
Si può sostenere che in un anno di crescita dei mercati costante le sicav possono beneficiare di una remunerazione aggiuntiva per quella parte di capital gain non versata all’erario giornalmente.
Lo stesso vale se come attività finanziaria sottostante della gestione vengono utilizzati fondi di diritto estero anzichè fondi di diritto italiano. Infatti i fondi di diritto estero godono dello stesso trattamento fiscale delle Sicav e quindi scontano l’imposta “per cassa” e non “per competenza” come invece avviene per i fondi di diritto nazionale
Il regolamento Consob di settembre 97 (in attuazione della normativa Eurosim) ha introdotte importanti novità confermate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n°58 – Testo Unico.
La normativa rimanda agli intermediari la regolamentazione del servizio sancendo solamente i principi generali ai quali le società di gestione devono attenersi.
La definizione del benchmark al quale confrontare il rendimento della gestione
La possibilità d’effettuare operazioni in conflitto d’interesse una tantum su autorizzazione
La dichiarazione sui rischi dell’investimento
Il concetto di leva finanziaria
Le caratteristiche della gestione sono descritte dall’art. 15 del regolamento Consob e l’art. 16 riporta le categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere investito il patrimonio in gestione e i limiti.