La Corte di Cassazione ha sentenziato che le spese per l’ascensore devono essere divise tra tutti i condomini secondo un criterio ben preciso
Abitate al piano terra? Vi siete mai chiesti come vi dovete regolare con le spese per l’ascensore? E chi invece abita al piano rialzato e non lo utilizza mai? Che regole bisogna seguire?
I dubbi in merito alla questione tanto dibattuta sulle spese per l’ascensore in un condominio, per esempio per la sua manutenzione, sono stati chiariti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8823 del 30 aprile 2015. Secondo la Suprema Corte, in questi casi bisogna applicare l’articolo n.1124 del Codice Civile, che spiega come le spese riguardanti questo strumento debbano essere divise tra tutti gli abitanti del condominio anche se chi alloggia ai piani superiori si accollerà una parte maggiore della spesa complessiva.
Nello specifico metà della somma in questione dovrà essere pagata tenendo conto del criterio dei millesimi (di cui abbiamo parlato venerdì in questo articolo), quindi si calcolerà la cifra dovuta dal singolo in base al valore di ogni appartamento. La seconda metà della cifra dovrà essere divisa invece proporzionalmente in base all’altezza di ogni piano.
In questo modo la Corte di Cassazione ha decretato che anche gli inquilini del piano terra devono pagare una parte delle spese anche se in misura minore rispetto a condomini dei piani superiori. In pratica chi abita al piano terra pagherà poco più della metà della somma dovuta in quanto la seconda metà, ovvero quella calcolata proporzionalmente all’altezza del piano, sarà praticamente nulla. Questo non vale soltanto per le spese di manutenzione dell’ascensore ma anche per le somme da pagare in caso di ricostruzione dello stesso.
La suddivisione della cifra, che, come detto sopra, è esposta dal Codice Civile, può talvolta non essere considerata. Se tutti gli abitanti del condominio decidono che la spesa per l’ascensore deve essere divisa in maniera diversa, si potrà applicare una differente procedura. Ricordate, però, che la decisione in questione deve essere presa all’unanimità: se i vostri vicini di casa, anche quelli dei piani più alti, vi consentono di non pagare le spese dell’ascensore proprio perché abitate al piano terra o al piano rialzato, potrete evitarvi questo sacrificio. La Corte di Cassazione, infatti, parla chiaro: se i condomini non si accordano altrimenti, le spese dovranno essere pagate anche dagli abitanti del piano terra e del piano rialzato. L’unica consolazione è che la cifra sarà minore rispetto a quella dovuta da chi abita più in alto, Il proprietario di unità immobiliari sito al piano terreno è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale e/o degli ascensori limitatamente a quella parte di oneri che vien ripartita ai sensi dell’art. 1124 cc, in ragione del valore del piano e della porzione di piano, mentre non è, invece, tenuto a contribuire per quella parte di spesa ripartita in base alla medesima norma, in misura proporzionale alla distanza dei piani dal suolo.