La Corte di Cassazione, sezione III Civile, con sentenza n. 6393/15 del 30 marzo 2015 ha chiarito un punto importante per chiunque si trovi in posizione debitoria. Dalla delibera infatti emerge che, sebbene il creditore abbia la possibilità di procedere al pignoramento di somme che siano direttamente disponibili al debitore, esso può essere effettuato solo su saldo attivo e non su versamenti. Ne consegue anche che, con saldo negativo, in caso vengano effettuati versamenti sul conto corrente del debitore da lui stesso o da terzi dopo un pignoramento, questi non sono a loro volta pignorabili perché destinati a ripristinare la provvista, almeno finché continua a persistere lo stato di scoperto.
Nella sentenza è specificato che l’art. 1880, comma 1 del Codice Civile dispone che: “se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l’eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l’altro correntista non può con nuove rimesse pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento”. Tuttavia viene chiarito che questa norma non è applicabile direttamente al conto corrente bancario, perché, mentre nel c.c. ordinario le rimesse sono indisponibili fino a chiusura del conto, nel c.c. bancario il correntista può disporre delle somme a suo credito in qualsiasi momento, per cui, ai sensi delle sentenze della Corte di Cassazione n. 1638 del 25/02/1999 e n. 6558 del 17/07/1997, la norma dell’art. 1823 del Codice Civile (che dispone che il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita) non si applica a tali operazioni.
Si dispone inoltre che il conto corrente bancario dà origine ad un rapporto giuridico unitario, che il terzo creditore non può scindere per usufruire delle poste attive del debitore ignorando quelle negative. Prosegue la sentenza: “Mentre, dunque, il creditore ben può direttamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, una volta che esse siano, invece, affluite sul conto corrente bancario il pignoramento può riguardare il solo eventuale saldo positivo, ma non i singoli versamenti; e ciò perché il pignoramento non risolve il contratto di conto corrente (così anche Cass. 25.2.1999 n. 1638)”.
Nel caso in questione è stato accertato come il saldo del conto è stato negativo per tutto il periodo successivo al pignoramento, e che i versamenti sono serviti solo a diminuire la situazione di scoperto, non ad estinguerla, il carattere negativo costante del saldo di conto corrente esclude, quindi, l’applicabilità della norma di cui all’art. 543 c.c. per il quale il pignoramento produce i suoi effetti.