Il lavoro a domicilio trova principalmente la sua espressione nel Confezionamento e assemblaggio articoli di bigiotteria, penne, giocattoli e bomboniere, imbustamento opuscoli, confezionamento articoli vari ed altro. Ad oggi esistono anche i lavori a domicilio svolti su internet, come la scrittura di contenuti per i blog (comunemente indicato come copy writer) e la partecipazione a sondaggi. Il lavoro a domicilio viene disciplinato dalla legge 18.12.1973, n. 877.
L’articolo 1 indica specificatamente che il luogo di lavoro dell’impiegato deve essere presso al sua abitazione o comunque in un luogo non in rapporto con il datore di lavoro.
Tale contratto di lavoro è pensato sia per fornire vantaggio all’azienda, la quale non deve più occuparsi della postazione del lavoratore e sia al lavoratore medesimo che non dovendo recarsi nel luogo di lavoro ha modo di risparmiare sulle spese di viaggio per recarsi a lavoro e sia sul tempo necessario per la medesima finalità. In ogni caso il lavoratore a domicilio resta subordinato all’azienda che gli commissiona il lavoro e non può svolgere per tale periodo lavoro concorrenziale a quello della ditta commissionaria. Il lavoro a domicilio non può sussistere se è previsto l’impiego di materiali che possono arrecare danno al lavoratore o al suo nucleo familiare e se questi viene impiegato in sostituzione di manodopera licenziata dall’azienda medesima. I datori di lavoro che si avvalgono di tale forma di lavoro devono iscriversi in un apposito registro dei committenti, tenuto dalle Direzioni provinciali del lavoro.
Per quanto concerne la retribuzione si fa invece caso ai contratti collettivi di lavoro e al medesimo tariffario.
Ferie, permessi e festività, salvo diversa specifica sul contratto non trovano applicazione in questa formula contrattuale.