Qualora la retribuzione corrisposta al lavoratore sia composta in parte dallo stipendio base e in parte da provvigioni, l’importo della retribuzione feriale deve tener conto anche del valore medio delle provvigioni. Questo è quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, nella Sentenza del 22.05.2014, resa nella causa C-539/12.
Nella vicenda, un cittadino inglese dipendente della British Gas LTD si era visto attribuire come retribuzione feriale solamente l’importo corrispondente alla retribuzione di base, e nulla di quanto percepito a titolo di provvigioni.
La Corte, investita della decisione da parte dei Giudici inglesi, ha affermato che la normativa comunitaria (articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88) osta a normative nazionali che, ai fini del predetto calcolo, tengano conto esclusivamente dello stipendio base, perchè, se così fosse, il lavoratore potrebbe essere dissuaso dall’esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, tenuto conto dello svantaggio finanziario differito che subirebbe. Alla luce di ciò, la Corte ha statuito che il trattamento feriale deve corrispondere alla retribuzione ordinaria (conforme: sentenza Williams e a., EU:C:2011:588, punto 21).
Sempre secondo i Giudici comunitari, i metodi di calcolo debbono essere decisi dal Giudice nazionale, sulla base di una media calcolata in un periodo di riferimento e con applicazione del diritto nazionale. Ed inoltre, che tutti gli elementi della retribuzione globale che siano ricollegabili allo status personale e professionale del lavoratore debbono essere calcolati ai fini della retribuzione delle ferie annuali; tra questi elementi vi rientrano i premi collegati alla qualità di superiore gerarchico, alla anzianità, alle qualifiche professionali ecc. ecc. Per contro, la Corte esclude dal calcolo quegli elementi della retribuzione che siano esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori.
Questi principi espressi dalla CGUE dovranno giocoforza valere in tutti gli Stati europei, e dunque anche in Italia, posto che anche il nostro Paese è vincolato al rispetto della normativa comunitaria. In realtà, si osservi che nel nostro Paese già negli anni 90′ la Corte di Cassazione aveva affermato che “le provvigioni e i compensi fuori-busta, qualora competano quali componenti della retribuzione, devono essere calcolati anche su quella dovuta per il periodo feriale e nella determinazione dell’indennità di anzianità” (Sentenza n. 3680/1990).
Ecco come si è espressa letteralmente la Corte ohio state bar association di Giustizia: “Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio base e, dall’altra, di una provvigione il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione esclusivamente del suo stipendio di base”.
Alla luce di tutto quanto sopra, qualora un’azienda dovesse non riconoscere tale voce nella determinazione della retribuzione feriale, il lavoratore potrà effettuare una diffida alla ditta (meglio se per il tramite di un avvocato o di un sindacato) e, in caso di diniego, potrà agire in giudizio per l’ottenimento delle proprie legittime spettanze. Fa eccezione l’ipotesi in cui nel contratto collettivo di riferimento sia espressamente prevista l’esclusione delle provvigioni dal calcolo, perchè in tal caso il lavoratore non avrà alcun diritto su tali voci.