Risulta essere un fatto assodato che la circolazione delle cambiali, nelle varie tipologie, abbia avuto, in questi ultimi anni, un lieve restringimento, da imputare a più cause, ed in special modo: alle caratteristiche di rigidità e formalità che ne consegue dalla loro natura di titoli di credito, che vincola ad una particolare attenzione all’atto della creazione, nonché, i costi non certamente esigui da sostenere per l’acquisto delle cambiali (l’imposta di bollo proporzionale), la progressiva reticenza dei debitori a firmare per il terrore del protesto, il
sempre crescente impiego degli assegni bancari e assegni postali post datati al posto delle stesse cambiali, dovuto in particolar modo ai minori oppure addirittura inesistenti.
Si tratta di oneri di natura fiscale rispetto alle cambiali medesime, l’avvento di altri documenti e strumenti di pagamento dei crediti molto più snelli ed informali, quali le ricevute bancarie o RI.BA., sia cartacee che elettroniche, i MAV, le disposizioni permanenti di addebito -RID, ecc.
Sebbene tale inconfutabile fenomeno, tuttavia, le cambiali continuano a circolare in maniera elevata nell’ambito della commercializzazione anche sotto forma di prestito cambializzato online, oppure comunemente detto prestito con cambiali.
In certuni settori, si evidenzia un ritorno di interesse e di divulgazione delle cambiali stesse, connesso in particolar modo alla loro natura di titolo esecutivo, in considerazione della sempre progressiva difficoltà che certune categorie di creditori, (banche e finanziarie, in particolar modo) incontrano nell’ottenimento di titoli adeguati ad attivare le procedure di recupero (esempio decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi diretti nei confronti dei loro debitori).
Dopo aver fatto tale doverosa premessa, è il caso di rammentare che la cambiale rappresento uno strumento di credito, contrariamente all’assegno che rappresenta invece uno strumento di pagamento, e che, nel linguaggio convenzionale, la parola cambiale viene impiegata per indicare in maniera indifferente sia la cambiale-tratta, che il vaglia cambiario o pagherò.
In altri termini, attraverso l’emissione delle cambiali, viene permessa l’attualizzazione di crediti futuri e la disponibilità pronta di liquidità a beneficio del suo legittimo prenditore, il quale ha la possibilità di trasformare in denaro tali crediti, poiché fruisce di appropriate soluzioni di credito presso il sistema bancario.
La cambiale dal punto di vista legislativo viene disciplinata dal R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 che distingue tra:
– la cambiale tratta, che rappresenta un titolo di credito all’ordine, che racchiude in se l’ordine di una persona (traente), rivolto ad un altro soggetto (denominato trattario) di pagare una data somma di denaro ad un terzo (denominato prenditore);
– il vaglia cambiario o anche comunemente detto pagherò cambiario, che rappresenta
un titolo di credito all’ordine, che contiene in esso la promessa fatta da un soggetto (denominato emittente) di pagare una certa somma di denaro ad un’altra persona (denominata prenditore). La cambiale-tratta (oppure tratta) ha dunque una struttura trilaterale, accumunabile, per tale unica caratteristica, a quella dell’assegno bancario, poiché comprende il traente, il trattario ed il prenditore, mentre il vaglia cambiario ( o pagherò) ha una configurazione bilaterale, essendo in esso partecipi 2 sole persone (l’emittente e il prenditore), ciò che fa rievocare la struttura dell’assegno circolare.
Anche la cambiale possiede i requisiti tipici dei titoli di credito, ovvero la letteralità, l’autonomia e l’astrattezza, il che determina una particolare inflessibilità e attenzione nella creazione della stessa cambiale, che deve essere eseguita nel rispetto della distinta normativa della Legge Cambiaria – artt. 1,2,5.
L’assenza dei citati requisiti fa in modo che il documento, nel caso non possa considerarsi cambiale, può tuttavia valere come atto ricognitivo del debito oppure promessa di pagamento come stabilisce l’art. 1988 del codice civile.
L’assenza di spessore del rapporto sottostante all’emissione della cambiale determina, tra l’altro, la validità della così detta cambiale di favore long distance movers, ovvero quella creata con l’unico scopo di assicurare credito ad un determinato soggetto.
La cambiale, nel caso sia in regola con l’imposta di bollo sin dall’origine, rappresenta un titolo esecutivo in virtù dell’art. 474 del c.p.c. e permette di avviare in via diretta la procedura espropriativa.
L’emissione di una cambiale rappresenta in se atto di straordinaria amministrazione, che richiede dunque l’assegnazione di idonei poteri in capo alla persona che sottoscrive la stessa cambiale.
Per effetto di ciò, nel momento in cui si creano e quando si ricevono cambiali firmate da oppure per conto di imprese, bisogna assicurasi con attenzione (anche attraverso visura camerale presso il registro delle imprese) la fondatezza dei poteri relativi in capo a colui che sottoscrive la cambiale.